Specialmente nei condomini di grandi dimensioni il consigliere di condominio occupa un ruolo essenziale nella gestione delle criticità e dei disagi. Attraverso il suo rapporto diretto con l’Amministratore agevola la gestione delle problematiche e accelera la loro risoluzione.

Tra i suoi compiti principali rientra la supervisione sull’operato dell’Amministratore. Ma chi è, quale ruolo riveste e quando rimane in carica un consigliere di condominio? Di seguito, ti offriamo una panoramica completa per capire meglio la concretezza del ruolo e il suo peso specifico in ambito condominiale.

Consigliere di condominio: nomina e durata

L’articolo 1130 comma 2 del Codice Civile, introdotto dalla Legge n. 220 dell’11 dicembre 2012, prevede la possibilità per l’assemblea di nominare, oltre all’Amministratore, dei consiglieri di condominio con compiti consultivi e di controllo. Negli immobili con almeno 12 unità immobiliari, il consiglio di condominio deve essere composto da almeno 3 condomini. Nella prassi comune, oggi buona parte dei condomini prevede la presenza di un consiglio con funzioni consultive e di controllo. I grandi condomini sono soliti eleggere un consiglio condominiale composto da più di 3 unità.

Il consigliere di condominio non necessita di alcuna formazione specifica, questo ruolo non richiede una determinata preparazione né in ambito amministrativo né in diritto. Tuttavia eleggere un consigliere competente in termini di legge, di amministrazione e contabilità è garanzia di un migliore supporto per l’intero condominio. Possono rivestire il ruolo di consigliere non soltanto i proprietari ma anche gli affittuari, da questo punto di vista non c’è infatti nessun impedimento per gli inquilini.

Il regolamento di condominio può regolamentare i requisiti dei consiglieri, in nessun caso però la nomina può ricadere su un soggetto esterno al contesto condominiale. La durata dell’incarico può essere di un anno come per gli amministratori oppure a tempo indeterminato, anche in questo caso la decisione è in capo all’assemblea. In definitiva il regolamento, laddove prevede la presenza del consiglio condominiale, disciplina il numero dei consiglieri, la modalità di elezione, i compiti e la durata della nomina.

Consigliere di condominio: compiti e responsabilità

Le funzioni del consigliere di condominio sono diverse e vengono definite nel regolamento condominiale, un documento che ne disciplina i compiti e la durata dell’incarico. In generale, tra le principali funzioni rientrano:

  • il controllo dell’operato dell’Amministratore. Il consigliere, attraverso delle attività di supervisione, controlla la correttezza delle attività svolte dall’Amministratore nell’interesse del condominio rappresentato. Il mancato adempimento delle attività di controllo rende il consigliere responsabile di eventuali criticità e disagi;
  • la raccolta delle lamentele e delle richieste dei condomini;
  • la convocazione dell’assemblea condominiale;
  • la funzione consultiva;
  • la cura dei rapporti tra condomini e Amministratore;
  • la visione e la valutazione di eventuali preventivi sottoposti a giudizio, esponendo le migliori soluzioni prima di autorizzare gli interventi straordinari da effettuare.

A tal proposito, supporta l’operato dell’Amministratore nella scelta dell’impresa appaltatrice e verifica la trasparenza della procedura di selezione. Insieme agli altri consiglieri, controlla anche la corretta esecuzione degli interventi di manutenzione e, in caso di necessità, convoca l’assemblea per discutere delle criticità emerse.

Consigliere di condominio: conclusioni

Quindi il consigliere di condominio è una figura fondamentale, specie nei grandi condomini, per controllare e sostenere l’Amministratore nell’espletamento del suo mandato. La funzione di raccordo e di filtro facilita la risoluzione dei disagi, accelera i tempi e agevola il soddisfacimento delle proposte dei condomini.

Il consigliere di condominio svolge un ruolo fondamentale nella tutela degli interessi della comunità condominiale. In un’ipotetica scala dei valori il consigliere di condominio non è di certo paragonabile all’Amministratore, ma la sua importanza non è in discussione.

Per finire, meglio sempre però precisare come le decisioni dei consiglieri siano vincolanti per ogni condomino, dissenzienti compresi, solo se vengono poi votate e approvate dall’assemblea con le maggioranze previste dalle disposizioni di legge. Le funzioni specifiche dell’assemblea condominiale non sono infatti delegabili a una cerchia ristretta di condomini come, per esempio, il consiglio di condominio.

Il consigliere non prende decisioni né sostituisce l’Amministratore, ma partecipa alle riunioni per fare da portavoce o avanzare richieste. Egli non ha alcun potere per autorizzare i pagamenti o per gestire direttamente gli appalti.