Barriere architettoniche: di cosa si tratta e quali sono quelle più frequenti nei condomini.

Si definiscono barriere architettoniche tutti gli ostacoli posti alla libertà di movimento, all’interno di uno spazio chiuso o aperto, pubblico o privato, di una persona affetta da disabilità e non.

Nello specifico, quando si parla di condominio, si fa riferimento a:

  • scale: problematica più comune all’interno dei condomini, specialmente quelli di non recente costruzione, talvolta possono trovarsi poco prima di un ascensore. Non solo, in alcuni casi esse non possono essere dotate di un montascale per via della larghezza o della precarietà. La presenza di gradini impedisce, dunque, a coloro che non possono deambulare correttamente di raggiungere il proprio appartamento, costituendo così la principale barriera architettonica in ambito condominiale;
  • ascensori: gli ascensori spesso presentano entrate troppo strette o, addirittura, cabine di dimensioni così ridotte da non permettere l’ingresso (così come il movimento al suo interno) di una sedia a rotelle, un passeggino o un deambulatore, risultando totalmente inadeguati allo scopo;
  • porte strette: gli ingressi alle aree comuni, così come la portineria o l’area garage può presentare porte troppo strette che impediscono il passaggio di sedie a rotelle o dispositivi per la deambulazione. In questo caso, al condomino affetto da disabilità, verrà impedito di muoversi liberamente anche negli spazi comuni;
  • dislivelli: così come le scale, questi rappresentano la barriera architettonica che si trova con maggior frequenza nei palazzi. Infatti, può capitare frequentemente che piccoli gradini non siano dotati di rampa adatta al passaggio delle persone disabili, ma anche di anziani o genitori con passeggini e carrozzine, limitando di conseguenza l’accesso a chi vive all’interno del condominio.

Come individuare e prevenire le barriere architettoniche nel condominio

Spesso i condomini, specialmente se non portatori di disabilità, fanno fatica a riconoscere e individuare la presenza di barriere architettoniche.

Per questa ragione è consigliabile rivolgersi a professionisti del settore, come Mille Condomini, che sappiano offrire una consulenza adeguata.

Tuttavia, una prima osservazione può essere eseguita direttamente sul campo, nello specifico, occorrerà prestare attenzione alla presenza di dislivelli, preceduti o meno da gradini ma anche alla larghezza delle scale, delle porte e dell’ascensore.

Solo in questo modo è possibile agire con tempestività ed efficacia al fine di procederne all’abbattimento.

Un metodo stabilito dalla normativa vigente, in materia di condominio e barriere architettoniche, suggerisce tre criteri fondamentali per individuare e prevenire gli ostacoli alla mobilità. Questi sono:

  • adattabilità: è adattabile un luogo, sia esso pubblico o privato, che permetta di essere modificato nel tempo per adeguarsi alle esigenze delle persone con disabilità, anziani o all’utilizzo di dispositivi quali passeggini o deambulatori. Non solo, esso deve risultare fruibile in autonomia anche dalle persone con ridotta capacità sensoriale;
  • accessibilità: tutti i condomini devono poter accedere e usufruire liberamente alle aree comuni e private all’interno dello stabile, in maniera sicura e autonoma;
  • visibilità: questo criterio fa riferimento agli spazi di relazione e alle persone con capacità sensoriali ridotte. Serve da indicatore per comprendere se tali soggetti possano raggiungerli con facilità.

I diritti esercitabili dai condomini con disabilità

La legge 13/1989 tratta in maniera specifica i diritti delle persone disabili all’interno del condominio ed enuncia quali siano i termini e le modalità per garantire l’adattamento, al fine di consentirne la fruizione a tutti.

La medesima legge stabilisce, inoltre, quali siano e in quali modalità è possibile ricevere i contributi a fondo perduto per le spese sostenute dalle persone disabili per l’installazione di ascensori, montascale o dispositivi che favoriscano il libero movimento all’interno delle aree comuni.

Il Codice Civile, all’art 1102, enuncia invece che, senza ricorrere alla richiesta formale durante l’assemblea, un condomino può procedere a lavori di rinnovo che permettano l’abbattimento delle barriere architettoniche presenti.

Per quanto riguarda, invece, le spese sostenute, la legge 104 del 1992, ha fissato l’IVA agevolata al 4% per le persone che presentano ridotta mobilità.

Anche in questo caso, affinché i diritti di tutti i cittadini siano correttamente rispettati, è consigliabile rivolgersi ad amministratori esperti.

Come agire e a chi rivolgersi per rimuovere le barriere architettoniche del condominio

Come anticipato, agire per l’abbattimento delle barriere architettoniche può risultare complicato se non si sa a chi rivolgersi.

Contattare il proprio amministratore di condominio è senza dubbio il primo passo. Infatti, oltre a conoscere quale sia la normativa vigente in materia, tale professionista ha il compito di mettere a conoscenza i portatori di handicap, difficoltà motorie o ridotta capacità sensoriale, di quali siano i propri diritti e come esercitarli.

Inoltre, l’amministrazione dovrà altresì suggerire quali siano le autorità competenti a cui rivolgersi.

Prevenire o agire per l’abbattimento delle barriere architettoniche, non solo è un adempimento al principio di solidarietà dell’art 2 della Costituzione, ma può rivelarsi indispensabile per tutti i condomini. Essi, infatti, hanno il diritto di utilizzare di tutti gli spazi in autonomia e sicurezza.

Usufruire del servizio di amministrazione Mille Condomini consente a tutti di ottenere una consulenza professionale per la risoluzione di qualunque problematica.