Le statistiche parlano chiaro, il numero degli animali da compagnia presenti nelle famiglie italiane tocca cifre a sei zeri. A conti fatti sono circa un italiano su tre ad amare profondamente gli animali da compagnia. Cani, gatti, uccelli, roditori, pesci ecc: ben oltre 60 milioni di animali d’affezione che condividono appartamenti e immobili ad uso civile con i proprietari.

Da questo dato non può che scaturire una questione fondamentale: come ci si comporta nel caso in cui gli animali domestici causino danni all’interno di una casa in affitto o in uno spazio condiviso condominiale?

Può un’assicurazione dedicata offrire la tranquillità necessaria per affrontare imprevisti di salute e di responsabilità civile per un padrone di un animale domestico in condominio?

La risposta è affermativa. Quello che emerge è che gli animali domestici sono oggi parte integrante della famiglia. Pertanto aspetti legati alla salute e alla responsabilità civile sono sempre più considerati imprescindibili ai fini di stipulare una copertura assicurativa completa.

Affrontare i danni causati dagli animali domestici in una casa in affitto ad esempio, richiede una comprensione chiara sia delle responsabilità legali sia delle normative contrattuali della locazione, in maniera tale da assicurare il pieno rispetto delle leggi e delle regole condominiali.

L’ultima riforma legislativa in materia di condominio indicata nell’articolo 1138 del Codice Civile, stabilisce che: “Le norme del regolamento non possono vietare di possedere o detenere animali domestici“, norma che se da un lato rappresenta un significativo passo in avanti in merito ai diritti degli animali, dall’altro solleva dei dubbi sulla loro corretta gestione all’interno degli spazi comuni.

Dunque, quali sono i doveri dei padroni di animali domestici all’interno di un condominio?

In primis, analizziamo l’obbligo di iscrivere il proprio cane all’anagrafe canina. Lo scopo è quello di identificare l’animale domestico tramite un microchip impiantato sotto la cute in maniera indolore. In questo modo il cane viene introdotto in un registro nazionale che include i dati anagrafici del proprietario e i vaccini effettuati.

Altro obbligo è l’utilizzo di museruola e guinzaglio durante il transito nei luoghi pubblici, pertanto anche negli spazi condominiali come atrio, ascensore, cortile ecc.

Altra questione è la responsabilità civile. L’articolo 2052 del Codice Civile indica chiaramente come il proprietario di un animale domestico sia responsabile per i danni da esso causati. Ecco perché per il proprietario di un animale domestico che viva in condominio sarebbe opportuno stipulare un assicurazione che offra una copertura in caso di danni provocati sia all’interno sia all’esterno dell’abitazione. Ciò vale sia per i cani, soprattutto per quelle razze considerate “sensibili” sia per i gatti.

La copertura assicurativa include anche i danni fisici causati a terze persone e ad altri membri del nucleo familiare.

Cure mediche e spostamenti

Altri vantaggi che derivano dalla stipula di una polizza per animali riguardano le cure veterinarie e i viaggi. Negli ultimi anni infatti, l’aspettativa di vita degli animali domestici se da una parte è raddoppiata grazie a un’alimentazione più adeguata e sana e a cure veterinarie più moderne, dall’altro il benessere ha prodotto le stesse conseguenze che purtroppo affrontano gli umani: peso eccessivo, patologie come il diabete, tumori.

Ecco perché una buona copertura assicurativa può aiutare ad affrontare le spese veterinarie qualora si presentasse la necessità di ricorrere a cure più specifiche e per questo più costose. Interventi chirurgici e relativa degenza e riabilitazione sono tra le spese coperte dall’assicurazione sugli animali domestici.

E i danni circa la responsabilità civile?

La possibilità che un animale domestico possa arrecare danni a persone o cose non sono poi così remote. Aggressioni, rumori molesti o danni agli spazi comuni possono comportare come conseguenza un lauto risarcimento interamente a carico del padrone dell’animale.

Sempre secondo il succitato articolo 2052 del Codice Civile, il proprietario di un amico a quattro zampe è l’unico responsabile per i danni causati dall’animale, salvo rare eccezioni in cui si possa dimostrare il caso fortuito.

La libertà di possedere e detenere degli animali domestici in un appartamento in affitto inoltre può essere regolamentata con ulteriori clausole contenute nel contratto di locazione, clausole che il proprietario è tenuto rigorosamente a rispettare.

Si pensi per esempio alle eventuali sanzioni conseguenti al disturbo della quiete dei condomini causate dal continuo abbaiare (magari notturno) di un cane, oppure ai danni causati da un animale lasciato libero negli spazi comuni (cosa tra l’altro vietata dal regolamento condominiale).

Va da sé che oltre al rispetto della normativa e del regolamento condominiale, occorre saggezza e buon senso da parte dei proprietari di animali domestici che vivono in un condominio, in modo da tutelare la quiete dell’animale stesso e di tutti gli altri abitanti dell’edificio.