Il parcheggio condominiale rientra tra le aree comuni di cui possono usufruire i proprietari e, spesso, la sua gestione si rivela una questione molto complessa.
Ogni giorno, infatti, questo spazio è una possibile “fonte” di disaccordi e malumori, specie in caso i posti non siano sufficienti per tutte le automobili di cui dispongono i condomini.
Per questo motivo, lo “sforzo” quotidiano di ognuno è quello di essere in grado di gestire civilmente i posti comuni, specie se questi ultimi non sono assegnati o coloro i quali vi parcheggiano, non sono rispettosi degli spazi altrui.
Regolamentazione del parcheggio condominiale
Non vi è una precisa normativa che disciplina l’assegnazione del parcheggio condominiale, che è rimandato all’esclusiva competenza dell’assemblea e del regolamento deliberato.
Come tutti i provvedimenti approvati dall’assemblea (ad esempio la nomina dell’amministratore), avranno validità solo con voto favorevole della maggioranza dei partecipanti che rappresentino almeno la metà dei millesimi totali del condominio. Diversi articoli del Codice civile, tuttavia, coordinano l’assetto di tali spazi. Nello specifico:
- Articolo 1117: le aree destinate al parcheggio condominiale sono parte dei beni definiti come “proprietà comune”. Ciascuno ne esercita un diritto a cui non può rinunciare e che è direttamente proporzionale al valore dell’unità immobiliare di appartenenza;
- Articolo 1150: indica l’area destinata al parcheggio. Deve essere presente almeno un metro quadro di spazio per la sosta ogni dieci metri cubi di fabbricato. Inoltre, ciascuno dei condomini ha il diritto di godere dei posti auto comuni, nessuno escluso;
- Articolo 1130: delega alla figura dell’amministratore la definizione delle modalità d’uso degli spazi comuni e la fruizione dei servizi, tenendo sempre conto dell’interesse comune.
Criteri nell’assegnazione dei posti auto
Anche in questo ambito, la scelta dei criteri di assegnazione spetta ai condomini e non sono imposti dalla legge: possedere un’auto più grande, più veicoli o avere un’abitazione di una metratura maggiore, non determina una differente ripartizione a proprio favore ma bisogna rispettare e tutelare i diritti di tutti.
Si tratta, dunque, di una scelta a discrezione dei condomini: nel caso in cui i posti a disposizione siano inferiori rispetto al numero dei condomini, è possibile ricorrere alla turnazione giornaliera, settimanale o mensile.
Qualora anche un solo condomino ne dovesse fare richiesta, scatterebbe l’obbligo di introduzione di questa modalità da parte dell’assemblea.
In caso di disponibilità maggiore, invece, deve essere deliberato il criterio per la sua gestione: se assegnare posti in più sulla base dei millesimi della proprietà oppure optare per soluzioni diverse, come dare la precedenza a chi possiede la seconda auto.
In questo ultimo caso, però, deve crearsi la condizione tale per cui tutti i condomini abbiano il posto assegnato per la prima auto. L’assemblea può deliberare, infine, il divieto di parcheggio ad estranei.
Provvedimenti in caso di mancato rispetto delle regole
Le forze dell’ordine non possono intervenire se un condomino invade lo spazio altrui, effettua la sosta in un parcheggio sbagliato o occupa più posti.
Bisognerà sempre far riferimento al regolamento e all’amministratore per avere ben definiti i procedimenti da attuare verso chi non rispetta le regole.
Possono essere applicate sanzioni pecuniarie, richiedere la rimozione forzata o, infine, procedere con la diffida del soggetto in modo che rimuova il veicolo.
L’assemblea e il suo strumento sovrano, il regolamento condominiale, sono gli elementi cardine nella gestione del parcheggio condominiale, garanti nel rispetto delle regole stabilite.
Il principio da seguire è sempre quello di un utilizzo equo del bene comune, senza assegnazioni esclusive a un singolo proprietario, privilegiando le tabelle millesimali e il valore proporzionale che il condomino rappresenta a discapito degli altri proprietari.