Quando vi sono alcuni edifici legati tra loro da elementi comuni, allora si parla di supercondominio oltre al condominio. Le spese condominiali infatti potrebbero essere piuttosto alte proprio per la sua esistenza.
La giurisprudenza assieme alla cassazione, traccia alcuni tra gli elementi fondamentali di questa forma particolare di condominio.
Supercondominio: di cosa si tratta?
Si parla di supercondominio quando si fa riferimento a una particolare tipologia di complesso immobiliare, dove due o più immobili presentano alcuni servizi o beni in comune.
Questi due immobili non necessariamente vanno a costituire un condominio in autonomia, la riforma per quanto riguarda gli immobili, ha deciso che anche per il supercondominio si applicano le stesse norme di legge che disciplinano anche il condominio.
La riforma è entrata in vigore il 18 giugno del 2013, da quel momento al supercondominio vengono applicate le norme del codice di civile che regolano anche la giurisprudenza del condominio.
La cassazione ha chiarito che i palazzi che si definiscono condomini, costituiscono un supercondominio qualora vi siano impianti, beni o servizi comuni che li collegano.
Ad esempio alcuni palazzi possono avere un impianto di riscaldamento in comune, oppure un parcheggio utilizzato da tutti i condomini, o ancora, uno stesso servizio di portierato o in viale di accesso per tutti.
In questo caso si è in presenza di un supercondominio, dunque le regole che si applicano a tutte quelle unità abitative che rientrano in questo complesso.
Gli edifici che vanno a costituire un supercondominio hanno alcuni beni e servizi in comune come ad esempio: i giardini, gli alloggi per il portiere, le aree del parcheggio, i viali d’accesso, l’illuminazione.
Come si costituisce un supercondominio?
Quello del supercondominio e della sua costituzione è uno dei temi più dibattuti all’interno della giurisprudenza, infatti ci si chiede spesso se per far nascere il supercondominio sia fondamentale che vi sia un’iniziativa dei proprietari, oppure se sia sufficiente la nascita spontanea ex lege, appena vi sono i requisiti.
Per questo motivo la Cassazione ha chiarito che per costituire un supercondominio sono sufficienti quei beni in quei servizi in comune a tutti gli edifici, facendo sì che il supercondominio nasca ipso iure et facto, senza la necessità di un’iniziativa dei condomini o del costruttore.
Chi amministra il supercondominio?
Il supercondominio amministrato da organi preposti, che sono l’amministratore e l’assemblea, che consultano un regolamento specifico che ne disciplina il funzionamento.
L’unico individuo legittimato ad agire in tutela del supercondominio, è proprio l’amministratore delegato, mentre invece gli amministratori dei singoli condomini che compongono il supercondominio non possono in alcun modo agire in giudizio al fine di tutelarne i beni e i servizi. In questo senso il supercondominio rappresenta una forma a sestante, mentre i singoli condomini conservano la loro autonomia.
L’assemblea del supercondominio nomina l’amministratore, che si occupa della sua tutela.
Quali sono i costi del supercondominio?
Così come i condomini che compongono il supercondominio, anche quest’ultimo ha dei costi, che sono a carico di tutti i condomini, che sono soggetti al pagamento di oneri condominiali, con il fine di andare a finanziare sostenere tutte quelle spese relative alle parti condominiali e super condominiali, in comune a tutti.
Il supercondominio a cosa serve?
Grazie al supercondominio, si possono ripartire tutte quelle spese necessarie volte a finanziare le parti in comune, mentre per deliberare su queste parti condivise è necessaria un’assemblea di supercondominio.
I rappresentanti dei condomini infatti possono decidere rispetto alla nomina e alla revoca dell’amministratore, ma si occupano anche di gestire le cose comuni del supercondominio (gestione ordinaria).
È importante sottolineare che per quanto riguarda le delibere relative al supercondominio, hanno un’efficacia diretta e immediata nei confronti di tutti i condomini e gli edifici che ne fanno parte.