Antenne e le parabole: di cosa si tratta?

Le antenne e le parabole sono dispositivi utilizzati per la ricezione di segnali televisivi o di altri tipi di segnali trasmessi via satellite.

Le antenne sono dispositivi a forma di asta che vengono posizionati sul tetto o sulla facciata di un edificio e consentono di ricevere i segnali televisivi terrestri. Le antenne terrestri permettono di ricevere esclusivamente i canali italiani, in maniera gratuita.

Le parabole, invece, sono dispositivi a forma di disco che vengono orientati verso il satellite e che consentono di ricevere segnali televisivi o di altre tipologie, come ad esempio i canali pay per view, utilizzando un abbonamento o altra forma di servizi on demand.

In entrambi i casi, l’utilizzo di antenne e parabole consente di ricevere una maggiore quantità di canali televisivi e di accedere a servizi che altrimenti non sarebbero disponibili

È possibile installare una parabola sul tetto del condominio?

Può capitare che uno o più condomini vogliano installare una parabola usufruendo dello spazio disponibile sul tetto condominiale.

Ma questo è possibile? Secondo la normativa vigente, ovvero ai sensi dell’articolo 1122-bis, C.C. e l’articolo 21, Cost. in materia di diritto all’informazione, questo è possibile, così come sul proprio balcone, senza la necessità di richiedere l’approvazione all’assemblea condominiale.

Non solo, qualora i condomini deliberassero (in sede di assemblea) il divieto di effettuare tale operazione, la decisione verrebbe considerata nulla, quindi inapplicabile.

La normativa condominiale in materia di antenne e parabole

Benché quanto sopra spiegato sia la regola generale, esistono alcune condizioni nelle quali l’installazione della parabola sul tetto condominiale può essere impedita.

Nello specifico i casi in cui non è possibile sono:
• decoro architettonico: qualora la presenza del dispositivo sia visibile sulla via principale o le sue dimensioni siano eccessive, il condomino non può richiederne l’installazione. Anche secondo la normativa in materia di innovazione, agli articoli 1102 e 1120, C.C., stabilisce che se la parabola interferisce con il decoro condominiale il suo posizionamento è proibito;
• precludere diritti altrui: utilizzare uno spazio comune non deve, in nessun caso, comprimere il diritto di altri condomini di godere dello stesso diritto. Per questa ragione, qualora la parabola o l’antenna dovessero presentare dimensioni tali da non consentire ad altri di installarne di proprie, o creino vincoli e ostacoli relativi allo spazio disponibile, viene fatto divieto di richiedere l’installazione;
• regolamento condominiale: tale documento può vietare a tutti di installare una parabola o un’antenna, non solo sul tetto, ma anche sul proprio balcone. Dunque, prima di procedere ai lavori, è sempre necessario consultare l’amministratore di condominio per avere conferma che tale regola non sia presente nel regolamento;
• regolamento comunale: anche le regole stabilite dal comune possono impedire l’installazione della parabola. Pertanto, è consigliabile richiedere all’amministrazione se vi siano impedimenti esterni.

Le medesime regole si applicano anche all’installazione, sul proprio spazio privato (balcone, terrazzo, finestra).

Dunque, in linea generale, se il dispositivo non è visibile sulla via pubblica, non lede il decoro architettonico e non contrasta con quanto stabilito dal regolamento condominiale o comunale, può essere installato sul balcone o sul tetto del palazzo.

Allo stesso modo è necessario che non sia d’impedimento agli altri condomini e non precluda il loro diritto di utilizzare a loro volta una parabola.

Quali sono i diritti e i doveri dei condomini in merito alle antenne e alle parabole?

In conclusione, tra i diritti e i doveri dei condomini in merito alle antenne e alle parabole nel condominio è necessario citare:

  • art. 21, Costituzione: sancisce il diritto alla libera manifestazione del pensiero e alla ricezione del pensiero altrui, così come è illecito ostacolare il medesimo diritto altrui;
    • decreto n.55 dell’11/02/97: stabilisce che non è necessaria l’autorizzazione dell’assemblea di condominio per installare una parabola;
    • art. 397 del D.p.R. 23/73, n.156: nessun condominio può opporsi all’installazione di un dispositivo sul tetto condominiale o nel proprio spazio privato;
    • art. 232 del D.p.R. 23/3/73, n.156: i condomini non possono opporsi al passaggio di cavi o fili al di sopra o sotto il proprio spazio privato (finestre o balconi);
    • art. 700, Codice Procedura Civile: è utile a contrastare il divieto, posto dai condomini, all’installazione della parabola. Nello specifico, ai sensi di questo articolo, il giudice può emettere un provvedimento esecutivo che consente immediatamente al soggetto di procedere con i lavori;
    • art. 232, c. 2, D.P.R. 156/1973: statuisce che nessun condomino può opporsi all’installazione o al passaggio di cavi o fili, così come ai lavori, al fine di garantire il diritto di libera informazione sancito dall’’art. 21, Costituzione;
    • legge 66/2001: l’installazione di un’antenna centralizzata, qualora questo lavoro rappresenti un’innovazione necessaria, necessita di una delibera emessa a maggioranza (in prima e seconda convocazione). La delibera deve essere approvata da almeno 1/3 dei partecipanti. Tale legge stabilisce altresì che tutti i costi debbano essere ripartiti su tutti i condomini in parti uguali (se la ricezione riguarda tutti gli appartamenti).

 Non esitate a contattare Mille Condomini per avere maggiori informazioni a riguardo!